Installare un ascensore ed evitare i litigi sulla ripartizione delle spese

Chi vive in un appartamento collocato all’interno di un condominio sa bene quanto le ripartizioni delle spese condominiali siano un problema di non poco conto che, tra l’altro, va ad incrementarsi in caso il numero di coinquilini sia cospicuo e l’Amministratore dello stesso non sia un soggetto particolarmente di polso quanto piuttosto un semplice contabile. Ultimamente, vista la presenza di vari bonus fiscali che offrono la possibilità di eseguire dei lavori con una spesa relativamente piccola, può essere una buona idea, soprattutto per quei condomini più vecchi che si snodano su molti piani, di installare un ascensore per facilitare la vita di tutti quelli che vivono agli ultimi piani.

Naturalmente, una situazione del genere richiede un preciso studio di come funzionano le ripartizioni per le spese di installazione di un ascensore, soprattutto perché i costi che devono sostenere gli inquilini variano da molti fattori, quali il fatto di trovarsi al piano terra, rendendo di fatto per loro quasi inutile la presenza e l’utilizzo di tale strumento. In tal senso, i millesimi per l’ascensore devono essere calcolati in maniera precisa, in modo di evitare malcontenti o abusi del diritto che possono portare a liti, con il conseguente blocco dei lavori e perdita di opportunità di costruzione, con un danno che oltre alle persone va a colpire anche il valore della struttura da un punto di vista meramente economico. Di seguito, una guida sulla ripartizione delle spese condominiale che tiene conto anche dei costi di manutenzione dell’ascensore, un aspetto che molti sottovalutano ma che deve essere tenuto di conto per non fare una spesa fondamentalmente inutile dopo qualche anno.

Come si ripartiscono le spese per installazione ascensore?

In base all’art. 1124 cc, la legge stabilisce che le spese per le scale e gli ascensori devono essere sostenute dalle persone che vivono nello stabile e che effettivamente ne usufruiscono: ne deriva allora che le spese per l’ascensore al piano terra sono diverse rispetto a chi abita all’ultimo piano. In questo senso, il Codice Civile stabilisce inoltre che la spesa viene ripartita fra i condomini in funzione del valore dell’unità immobiliari, tenendo conto dell’altezza rispetto al suolo. A deliberare in ogni caso la necessità della spesa, dopo votazione, è l’assemblea dei condomini. In base alla nuova normativa c’è però un’innovazione all’interno della disciplina codicistica. In base al nuovo articolo 1124 Codice Civile, l’amministratore può dare luogo in maniera autonoma agli interventi di manutenzione ordinaria degli ascensori, riportando poi infine la spesa all’interno del bilancio condominiale. Per quanto riguarda la ripartizione delle spese dei lavori di straordinaria manutenzione, come ad esempio la nuova installazione o l’aggiornamento delle strutture già esistenti, è necessaria autorizzazione tramite delibera assembleare.

Per la nuova installazione, comunque, bisogna contare i millesimi tabellari per l’ascensore, tenendo conto appunto dei requisiti di altezza dal suolo precedentemente elencati: la corte di Cassazione ha infatti stabilito con due sentenze ormai nel massimario (numero 5957/2004 e 2833/1999) che i criteri da seguire sono quelli dell’articolo 1123.

Come calcolare la ripartizione spese ascensore?

Per calcolare precisamente la ripartizione delle spese per l’ascensore è bene ricorrere ad un esempio. Innanzitutto, come precisato, chi ha un appartamento più grande dovrà pagare di più, contando i possedimenti millesimali e aumentando questa cifra in virtù della distanza dal suolo che, corrisponde, ad un utilizzo sempre più costante dello strumento.

Secondo l’esempio, la metà delle spese per utilizzare l’ascensore deve essere divisa da chi lo usa in base ai millesimi, l’altra metà in base al piano: la prima operazione si fa dividendo per 1000 la quota, moltiplicandola poi per i millesimi. Per renderlo ancora più chiaro, ecco un esempio numerico della suddivisione spese condominiali per l’ascensore: Se metà della spesa per l’ascensore è 10.000 euro, con un condominio di 15 piani, il signor Brambilla che possiede 80 millesimi su mille e abiti al terzo piano, dirimpettaio di un altro condominio che di millesimi invece ne ha 80, portando la somma dei millesimi dello stesso a 150, per calcolare a quanto ammonta la spese ripartita fra i condomini si deve innanzitutto dividere la metà della spesa per la somma dei piani, avremo dunque 15000 diviso 15 che darà 1000. Questo è il risultato base da cui si deve partire per compiere gli altri calcoli. La somma della base va moltiplicata per il numero del piano in cui si vive, ottenendo dunque la somma da versare per il piano e calcolare infine l’effettivo costo della ripartizione spese ascensore. Somma base, moltiplicata per il numero del piano: 1000 per 3 uguale 3000. Infine, dividere la somma del piano per il numero di millesimi darà la spesa effettiva sostenere.