Cosa bisogna fare per mettere un ascensore in un condominio?

Come agire per poter installare un ascensore in un condominio

Spesso prendere iniziativa nel proprio condominio può rivelarsi più complicato di quanto sembra. Piccoli cambiamenti nel proprio palazzo, talvolta, non richiedono innumerevoli documentazioni e lavori, ma installare un ascensore, per esempio, potrebbe risultare un processo abbastanza complicato. Trattandosi di un cambiamento che implica anche la modifica di spazi e dell’edificio stesso, é importante essere al corrente con tutte le normative e soprattutto con la nuova legge sul condominio. In questo articolo si argomenteranno i punti chiave fondamentali per poter effettuare l’installazione di un ascensore condominiale.

Quando risulta obbligatoria la presenza di un ascensore condominiale?

Fino a pochi anni fa non vi era alcuna normativa che regolasse la presenza obbligatoria di ascensori in un condominio. Il Decreto Ministeriale dell’anno 1989 porta una svolta per quanto riguarda la questione, in quanto viene spiegato chiaramente che tutti gli immobili costruiti dopo il 1989, con più di tre piani, devono essere obbligatoriamente dotati di un’ascensore. Viene anche spiegato che in questo caso anche il piano seminterrato rientra nel conteggio dei livelli del palazzo. Potrebbero presentarsi delle eccezioni nel momento in cui l’ascensore non viene introdotto durante la costruzione dell’edificio. In tal caso l’installazione può anche avvenire in un secondo momento, purché siano presenti delle condizioni che rendano possibile tale intervento. In sintesi: un edificio costituito da tre piani fuori terra, non é tenuto a dover installare un ascensore, ma deve comunque restarne assicurata la possibilità in un momento successivo. Nel caso in cui si é contrari alla costruzione di questo impianto, ci si può senza alcun dubbio opporre se questo potrebbe compromettere la stabilità o la sicurezza dell’edificio.

Motivi per opporsi possono anche essere un’alterazione per quanto riguarda il decoro architettonico del fabbricato, oppure l’inutilizzabilitá di una o più parti comuni del condominio, anche se questo dovesse interferire anche con un solo abitante. Infine, é anche necessario rispettare il diritto di luce e di veduta di ogni condominio. Tale limitazione può essere superata solo nel momento in cui tutti gli abitanti dell’edificio sono d’accordo, oppure se il regolamento condominiale permette le innovazioni anche se queste dovessero comportare una riduzione della visibilità. Senza alcun dubbio, la presenza di un ascensore può rivelarsi essenziale nel momento in cui il palazzo dovesse essere abitato da persone in età avanzata, o che soffrono di disabilità motorie. Risulta importante, infatti, prendere in considerazione tutti gli aspetti concernenti gli abitanti del condominio, cercando in ogni modo di migliorare e preservare le condizioni di vita e di salute.

Quale maggioranza é necessaria se l’intervento richiede taglio scale?

Talvolta il processo di installazione di un ascensore può risultare più complicato del previsto nel momento in cui devono avvenire delle drastiche modifiche per quanto riguarda gli spazi dell’edificio stesso. Un esempio potrebbe essere il taglio delle scale. Quando é prevista una tale condizione, sarà la maggioranza a decidere se l’installazione verrà effettuata comunque oppure no. Solitamente, salvo eventuali eccezioni previste dal regolamento condominiale, la normativa applicabile é quella contenuta nell’articolo 1121 del codice civile. Secondo tale articolo la maggioranza richiesta per l’approvazione é pari alla maggioranza degli intervenuti che devono rappresentare almeno due terzi del valore dell’edificio.

Come si dividono le spese di installazione dell’ascensore, eventuali esoneri.

Un cambiamento così drastico e laborioso all’interno di un edificio comporta senza dubbio dei costi da parte dei condomini. Una risposta certa é data chiaramente dall’articolo 1124 presente all’interno del codice civile, secondo il quale le spese di sostituzione dell’ascensore devono essere divise tra tutti gli abitanti del palazzo interessati all’installazione, per metà in ragione dei millesimi di proprietà e per metà in ragione dell’altezza del piano. In alcuni casi però, non tutti i condomini devono contribuire alle spese dell’installazione dell’impianto.

Qualora l’ascensore dovesse servire solo alcuni appartamenti e non tutti, i condomini non interessati non dovranno versare alcun contributo. In alcuni casi, risulta possibile ottenere un esonero sancito mediante l’adozione di una delibera assembleare, ed é anche possibile rivedere con attenzione il regolamento condominiale e il consenso di tutti. Inoltre, nonostante chi abita al piano terra non si servirà dell’impianto, é comunque tenuto a pagare per i lavori concernenti l’installazione e la manutenzione, ma questo solo in base al valore dell’unitá immobiliare che possiedono. Per quanto riguarda i costi, solitamente si parte dai 20.000 euro, ma tutto dipende dalla tipologia di ascensore e su quanti piani sarà tenuta a operare. Se si tratta di 2 o 3 piani, i costi saranno tra i 15.000 e i 30.000, tutto questo escludendo i lavori di adeguamento.